Il patentino F-GAS prevede il rispetto di tre condizioni necessarie e simultaneamente soddisfatte da acquisire in una precisa sequenza: patentino, taratura degli strumenti e certificazione aziendale. La nostra proposta prevede un servizio completo per conseguire, mantenere e rinnovare la certificazione, che include:
L’azienda deve avere tra i dipendenti almeno 1 persona certificata (o anche lo stesso titolare), ovvero regolarmente iscritta al Registro telematico nazionale delle persone ed in possesso del Patentino F-GAS.
L’azienda certificata deve essere in possesso degli strumenti obbligatori correttamente tarati.
La Certificazione Aziendale F-Gas è necessaria per l’acquisto del gas e per il rilascio della conformità di impianto.
La normativa vigente impone che le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra debbano essere certificate da un organismo abilitato e che il personale che opera sia dotato di patentino F-GAS.
Dal 25 luglio 2019 è obbligatoria iscrizione al registro e comunicazione dei dati di vendita per tutte le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati.
Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In caso di violazione del regolamento, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive.
La certificazione è un valore aggiunto indiscusso che verrà sempre preso in considerazione. Certificandoti, un ente terzo garantirà le tue competenze
Certificarsi è una scelta che fa la differenza. La certificazione è una garanzie verso i propri clienti che il lavoro viene svolto secondo le normative vigenti.
La certificazione permette di essere in vantaggio sulla concorrenza in un mercato in continua evoluzione. Essere certificati è sinonimo di qualità.
Il 17 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede penalità amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati f-gas. In caso di violazione del Regolamento F-GAS, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive per la violazione degli obblighi previsti. Di seguito alcune delle violazioni e delle sanzioni amministrative presenti dal decreto, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.
L’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”. Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita’ di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 8 stabilisce invece che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato o attestato per le attività, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non è in possesso del certificato viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
ECCELLENTEIn base a 14 recensioniSimone Porcelli2023-07-05Rinnovo Certificazione FGAS.Pienamente soddisfatto del servizio e cortesia del personale.Consigliati!Augusto Silvestrini2023-05-16Esperienza positiva, persone molto professionaliOrlando Piermarini2023-05-12Molto professionali, grazie Inforedilsimone latini2023-05-11Mi sono trovato benissimo!!! Personale altamente qualificato e disponibile. Tutte le volte che ho chiamato per qualsiasi chiarimento sempre gentili.Roberto Ancillai2023-05-09La professionalità la fa da padrone , il personale preposto alle verifiche e' preparato , attento alle problematiche di ognuno e consapevole dell'importanza del patentino . La segreteria inoltre e' stata premurosa nell'avvertire ognuno di noi circa tutte le documentazioni da presentare .. insomma mi ha fatto una ottima impressione . Bravi tuttiClaudio Bianchi2023-05-09Molto soddisfatto. Personale disponibile e preparato.Paolo Gentile2023-04-17Molto professionali e preparati
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