Nuova banca dati F-Gas
Aggiornamento sanzioni
Inforedil Academia organizza un corso di formazione gratuito sulla gestione della nuova banca dati F-Gas per i gas fluorurati in vista della nuova normativa. Il corso è rivolto agli installatori certificati e non, al suo termine verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto da un ente di certificazione. Inoltre, si terrà un corso di aggiornamento gratuito sulle nuove sanzioni entrate in vigore dal 17 gennaio 2020 relative al decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163.
Il corso si terrà in streaming sul gruppo Facebook “La Casa dell’Installatore“, quindi per seguire la diretta è necessario essere iscritti al gruppo e seguire la pagina Facebook di Inforedil.
Ai Venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
Agli operatori per scaricare un attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
A imprese e persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi a interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
Dal 25 settembre è obbligatoria la comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In caso di violazione del regolamento, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive.
All’interno del sito web della nuova banca dati F-Gas sono presenti 4 aree riservate per l’iscrizione delle imprese, per la comunicazione delle vendite, per la comunicazione degli interventi e per gli operatori, tramite la quale possono scaricare l’attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature. Per maggiori informazioni sulle sezioni del sito della nuova banca dati F-Gas, clicca qui.
Il 17 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede penalità amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati f-gas. In caso di violazione del Regolamento F-GAS, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive per la violazione degli obblighi previsti. Di seguito alcune delle violazioni e delle sanzioni amministrative presenti dal decreto, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.
L’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”. Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita’ di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 8 stabilisce invece che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato o attestato per le attività, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non è in possesso del certificato viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
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